Premessa
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.
Tra quelle di maggior interesse si segnalano:
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un ampliamento dell’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito;
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l’erogazione di una serie di indennità per lavoratori dipendenti di alcuni settori, autonomi, collaboratori e professionisti;
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l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia;
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la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
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la previsione di un congedo speciale o, in alternativa, la fruizione di un bonus baby sitting;
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il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
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la sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni INAIL.
Analizziamo di seguito quelle che riteniamo di maggior interesse:
Indennità per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti
Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020 riconoscono un’indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:
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liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
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lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
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lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
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operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
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lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro.
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Congedo speciale e Bonus Baby Sitting
Il DL 17.3.2020 n. 18 al Capo II, contenente norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, ha previsto all’art. 23 uno speciale congedo per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS fruibile dal 5.3.2020 in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il congedo, con durata massima di 15 giorni, è previsto per i figli di età non superiore ai 12 anni. L’indennità è determinata al 50%:
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per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa e gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del citato DLgs., fruiti dai genitori durante tale periodo, sono convertiti nel congedo speciale in questione;
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per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
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per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l’altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di godere di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, erogato mediante libretto famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.
Il bonus è riconosciuto:
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anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari;
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nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Accesso al fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti
L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 – 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).
Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.
5.1 requisito del minor fatturato
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:
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in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
Credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi
Con l’art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta:
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ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);
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nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
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limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.
Esclusioni
L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).
Concludiamo con un chiarimento relativo a un tema che ha generato non pochi dubbi in questi giorni:
Sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore
In relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dagli artt. 5 e 8 del DL 2.3.2020 n. 9 (soggetti ubicati nelle prime “zone rosse” della Lombardia e del Veneto e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), l’INPS, con la circ. 12.3.2020 n. 37, aveva affermato che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.
Tale chiarimento avrebbe dovuto applicarsi anche all’estensione della sospensione dei versamenti disposta dal DL 17.3.2020 n. 18.
Tuttavia, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione del DL 17.3.2020 n. 18, l’INPS, con il messaggio 25.3.2020 n. 1373 (il cui contenuto era stato anticipato con un comunicato stampa del 21.3.2020), ha reso noto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di aver rivisto tale posizione, precisando che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto in base a quanto previsto per l’effettuazione dei versamenti sospesi.